Calcolo Ferie nel Contratto Part-time

Quando si parla di lavoro part-time si fa riferimento a un tempo di lavoro ridotto rispetto a quello previsto dal contratto di lavoro di riferimento. Quest’ultimo si chiama Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro o anche detto CCNL. I diversi CCNL prevedono anche diverse tipologie di “tempo pieno” e, soltanto in relazione a questo, si definisce un orario part-time. Di fatto restano esclusi da questa disciplina tutte le altre tipologie di contratti di lavoro Parasubordinati e Autonomi in cui, salvo casi specifici, non si può parlare ferie retribuite spettanti al lavoratore. In particolare, i lavoratori autonomi e gli imprenditori hanno facoltà di gestirsi le proprie ferie in maniera indipendente.

Le ferie propriamente dette, infatti, sono giornate di assenza dal lavoro che vengono retribuite e, generalmente, corrispondono a 26 giorni annui da godersi secondo un piano coordinato col datore di lavoro o le funzioni competenti. Nel caso specifico di lavoro part-time subordinato si deve fare una distinzione tra part-time orizzontale e verticale.

Part-time orizzontale

Esso riguarda una riduzione dell’orario di lavoro giornaliero, rispetto a quello previsto dal CCNL di riferimento. Ci sono varie tipologie di part-time orizzontale che prevedono varie diminuzioni di tempo lavorativo giornaliero (es. part-time 50%, 75% con orari di lavoro di 4-5 o 6 ore al giorno) e, tuttavia, qualunque sia la riduzione, il diritto alle ferie retribuite resta identico a quello del tempo pieno.

Part-time verticale

Il part-time verticale, invece, è una riduzione del tempo di lavoro, distribuito nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. Si può avere, per esempio, un part-time di 3 giorni alla settimana o di 2 settimane al mese. In questo caso la Legge vuole che il conteggio delle ferie venga riproporzionato rispetto alle effettive giornate lavorative previste. Se per esempio, il CCNL prevede 26 giornate di ferie retribuite all’anno, si dovrà calcolare il numero corrispondente di giorni lavorativi nell’arco dell’anno previsto dal proprio part-time e, su quello, calcolare le ferie con una semplice proporzione. Resta inteso che il “piano ferie” del lavoratore part-time va concordato e approvato nel rispetto del diritto alle ferie degli altri lavoratori a tempo pieno.

Lavoro supplementare

Nella disciplina del lavoro part-time, particolare attenzione viene prestata al lavoro supplementare che può essere richiesto al lavoratore part-time. Oggi, a differenza di qualche tempo fa, la legge prevede che il lavoratore a tempo ridotto possa svolgere del lavoro “straordinario”, ma che questo debba essere via via, giustificato e acconsentito dal lavoratore anche a causa di tutto ciò che si sta normando circa lo stress da lavoro. In questo caso, il calcolo delle ferie, va riparametrato in base al lavoro effettivamente svolto e potrà essere usufruito sotto forma di “recupero ore” in quanto la retribuzione prevista per il lavoro supplementare, salvo diversa indicazione prevista dai CCNL, è equiparata a quella delle ore ordinarie.

Part-time misto

Infine si deve fare un accenno al part-time di tipo misto e cioè che prevede al suo interno un insieme di regole che riguardano sia il part-time verticale sia orizzontale. In questo caso si tende a riferirsi alla tipologia di riduzione maggiormente applicata e nel caso di maggioranza di part-time orizzontale, vale il principio di non-discriminazione secondo il quale, la quantità di ferie è uguale a quella del lavoratore a tempo pieno.