Il Lipedema, erroneamente classificato come malattia rara, è una patologia genetica e infiammatoria che necessita di maggiore consapevolezza e strategie mirate.
Matrimonio bianco, quando il legame non viene consumato
Se tra gli istinti umani si considera pure l’istinto sessuale ne deriva che le persone possiedono una pulsione (in certi più, in altri meno forte) che le spinge a cercare una soddisfazione sessuale, o in maniera solitaria o in coppia, allo scopo di appagare il proprio istinto. Tuttavia certe persone possiedono una razionalità superiore alla pulsione e vivono ipercontrollate. Quando tali caratteristiche vengono condivise da due membri allora si forma una “coppia bianca” dove i partner si accomunano per sentimento ed interessi reciproci, senza considerare l’attività sessuale come qualcosa di necessario.
Spesso ci si trova a condividere amore senza sesso anche nei casi di fobia specifica, avversione sessuale o disfunzioni ormonali, da parte di uno o di entrambi, dove la sessualità viene inibita, con modalità a volte consapevole, a volte meno. Comunque una coppia sessualmente disinteressata (causa specifiche problematiche personali) ed accomunata da sentimenti reciproci ed interessi condivisi (solitamente pratici e concreti senza caratteristiche di tipo ludico), vive serenamente la propria vita di coppia all’interno di una relazione strettamente romantica, senza bisogno di ciò che viene ritenuto inutile. E senza bisogno del sessuologo clinico, anch’esso inutile.
Solo nel caso in cui uno dei due membri sia sessualmente interessato con un franco istinto da soddisfare, e la coppia formatasi è sposata, per la legge italiana il mancato assolvimento dell’obbligo coniugale lede il diritto alla sessualità, pertanto problematiche personali che impediscono l’incontro sessuale con l’altro possono comportare il divorzio, senz’altro l’annullamento del matrimonio, non consumato, da parte del Tribunale della Sacra Rota. I casi per cui il matrimonio risulta non consumato (“matrimonio bianco”) fanno riferimento per la donna al “vaginismo” (impossibilità di penentrare la vagina per l’elevata resistenza all’apertura dei muscoli dell’ostio vaginale per cui il coito risulta doloroso ed impossibile), mentre per l’uomo alla disfunzione erettile (già impotenza) e all’eiaculazione precoce (se prima della penetrazione) che causano rispettivamente “impotentia coeudi” e “impotentia generandi”. Per entrambi i sessi si fa invece riferimento all’assenza di desiderio sessuale o alla avversione per la sessualità che impedisco l’incontro sessuale al partner richiedente una soddisfazione istintuale. Se poi, uno dei due coniugi, prima del vincolo coniugale ed in prospettiva della costituzione di tale vincolo, non informa il partner della propria problematica che impedisce l’assolvimento dell’obbligo coniugale, la sua condotta, contraria ai canoni di lealtà, correttezza e buona fede, danneggia il partner che col matrimonio si aspetta sia rapporti sessuali completi sia figli.
Quindi il danno alla sessualità di un coniuge, per la legge italiana, è risarcibile al partner che si sente danneggiato ed è configurabile, prevalentemente, come “danno biologico” (lesione dell’integrità psico fisica della persona interessata), cui va aggiunto pure “il danno esistenziale” (compromissione della qualità della vita) ed il “danno morale” se il giudice accerta che il partner, nella sua condotta omissiva, ha commesso un reato. Solitamente deputati ad accertare la presenza della disfunzione, stabilirne la causa (psicologica o organica), datarne l’esordio, pronosticarne l’eventuale perpetuità, calcolarne il valore monetario e relazionare con un parere tecnico, scritto, sono quei sanitari, iscritti all’albo degli psicologi o dei medici, con specifica formazione specialistica post lauream in psicologia e/o medicina legale, meglio se anche in sessuologia clinica, di norma anche iscritti agli albi dei tribunali come consulenti tecnici o periti del giudice
Paolo Zucconi, sessuologo clinico e psicoterapeuta comportamentale a Udine
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