Vorrei iniziare l’argomento da un caso storico per capire che la problematica non è solo di recente attualità. La prima forma di eutanasia fu chiesta nel 1969 dall’inglese Lord Raglan alla Camera dei Lords con il Voluntary Euthanasia Bill con l’obiettivo di autorizzare i medici a concedere l’eutanasia ai pazienti che l’avessero richiesta. E’ stata respinta. Quanti tipi di eutanasai esistono? È importante innanzi tutto utile fare una differenza tra la cosiddetta eutanasia “attiva”, cioè attuata mediante aiuto del sanitario somministrando sostanze narcotiche o tossiche in dosi mortali, a quella “passiva”, relativa all’omissione di soccorso, con la sospensione delle terapie ordinarie e ancora perfettamente utili a un miglioramento di condizioni, o almeno a bloccare il processo patologico del male.
Aiutare a morire “bene” e senza sofferenza è un compito del medico? Quali sono le definizioni di vita e di morte nella biologia e nella medicina contemporanee e quali i problemi scientifici, etici e normativi dell’accertamento di morte? Senza codificare nulla, casi di eutanasia si sono sempre praticati negli ospedali, affidando tutto solo al senso di pietà del personale coinvolto. Ma mentre la scienza medica è avanzata nella terapia anti-dolore, la scienza sociale non ha ancora saputo affrontare seriamente il problema di come attrezzarsi rispetto allo stato „irreparabile del singolo”. Per non parlare poi della politica e non ne parleremo, infatti.
Il testamento biologico è la dichiarazione anticipata di volontà di trattamenti sanitari, nel caso in cui il soggetto scrivente incorra in futuro in una condizione di totale incapacità di intendere e volere. O meglio, di quali trattamenti sanitari vorrà beneficiare o meno in quel caso. Questo documento può supportare il personale medico e le famiglie del paziente nella decisione del trattamento terapeutico da riservargli, in coerenza con le idee di dignità, salute e vita del soggetto. Ciò è possibile giuridicamente mediante l’estensione del consenso informato.
1.Nei diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti dall’art. 2 della nostra Costituzione, rientra ovviamente anche quello all’autodeterminazione. Le altre conseguenze derivano dalla lettura in combinato disposto degli articoli 13 e 32 della stessa Carta costituzionale, in tema di inviolabilità della libertà personale e del diritto alla salute di ciascun individuo, nonché del diritto al rifiuto di subire trattamenti sanitari contro la propria volontà, se non nei casi previsti dalla legge.
2.Sono ancora la dignità e la libertà umana ad essere al centro anche della Legge Istitutiva del Servizio Sanitario Nazione, e la volontarietà dei trattamenti sanitari, nell’ambito della Legge n. 180/1978 in materia di ‘Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori’.
3.Il Codice civile, all’art. 5 prevede che siano vietati gli atti di disposizione del proprio corpo “quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume”.
4.Il Codice penale, poi, prevede ben due reati in tema di assistenza al suicidio: l’articolo 579 “chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni”; e l’articolo 580 “chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.
Nel nostro paese, stando all’ordinamento, l’eutanasia attiva viene assimilata all’omicidio volontario. In caso di consenso del malato è prevista la reclusione con pena dai 6 a 15 anni. Anche il suicidio assistito è considerato reato. Negli altri paesi, l’eutanasia passiva e il testamento biologico sono permessi, con modalità diverse, in Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Lussemburgo, Australia, Canada, Cina, Stati Uniti, mentre il Inghilterra e Germania il suicidio assistito non è considerato reato.In Finlandia già dal 1992 è stata adottata una legge specifica in tema di suicidio assistito.
Per concludere anche il nostro Paese ha bisogno di una legge speciale in materia per derogare alla normativa generale soprattutto penalistica affinché vengano garantiti i diritti di autodeterminazione.
Ora, su un argomento così delicato è evidente che sarebbe bene evitare i frontismi e le contrapposizioni troppo aspre. Ma, pur lasciando comunque libertà di scelta alle singole coscienze, ogni forza politica contribuire al dibattito per il superamento e non certo per l’arretramento della legislazione vigente, adeguandola e aggiornandola agli altri paesi europei più avanzati.