Separazione e divorzio, spese straordinarie per il mantenimento dei figli

di Danila


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Spesso, purtroppo, anche a seguito di una separazione o un divorzio i litigi tra ex coniugi continuano per vari motivi. Oggi parleremo delle cosiddette “spese straordinarie” questione sempre più frequente ed oggetto di litigi successivi ad una separazione o divorzio.

Innanzitutto, infatti, non sempre è agevole stabilire quali spese possano considerarsi ordinarie, con la conseguenza di dover essere ricomprese nell’assegno di mantenimento, e quali, invece, straordinarie, quindi in teoria spese che entrambi i genitori al 50% dovrebbero sostenere.

Non è raro, che, individuate le spese straordinarie, mamma e papà non riescano a trovare un accordo sulle stesse. Ad esempio, può accadere che un genitore ritenga opportuno far fare al figlio un’attività ludica o ricreativa, mentre l’altro vi si opponga.

La legge, purtroppo, su tale punto non fornisce alcun aiuto concreto e così è alla giurisprudenza che occorre far riferimento per comprendere come comportarsi nel caso in cui le spese straordinarie non siano concordate.

Fino a poco tempo fa i giudici sembravano orientati nel senso di ritenere necessario il consenso di entrambi i coniugi per tali spese. Ciò con la conseguenza che il genitore che pretendeva il rimborso di alcune somme straordinariamente esborsate per il figlio aveva anche l’onere di provare di aver preventivamente consultato l’altro coniuge. Proprio su tale presupposto, ad esempio, la Corte di cassazione, con la sentenza numero 10174 del 20 giugno 2012, aveva negato il rimborso a un genitore che aveva deciso autonomamente di iscrivere il figlio a una scuola privata.

Le spese straordinarie, pertanto, vengono (come solitamente accade) suddivise in spese che richiedono il preventivo assenso (accordo dei genitori), e spese che invece non lo richiedono. Sotto questa voce, e relativamente alle spese straordinarie richiedenti il preventivo assenso, si nota l’introduzione di una novità del protocollo di Torino: il silenzio assenso.

Per cercare di contenere i frequenti conflitti fra i coniugi e al fine di rendere più uniforme l’orientamento giurisprudenziale, alcuni tribunali hanno redatto dei protocolli d’intesa destinati a fornire indirizzi più chiari in merito per stabilire le spese che vanno previamente concordate e quelle che non necessitano di un preventivo accordo.

Partendo dalla loro definizione, per spese ordinarie deve intendersi quelle che hanno il carattere delle ordinarietà e frequenza, e che, in quanto tali, devono considerarsi ricomprese nell’assegno di mantenimento come quantificato in sede di separazione o divorzio. Mentre per spese straordinarie devono intendersi quelle spese  imprevedibili ed  indeterminabili e che, in quanto tali, sono ‘fuori’  dall’assegno di mantenimento ed in aggiunta ad esso.

Proviamo a chiarire meglio i due concetti con qualche esempio.

Spese relative alla salute: le esigenze sanitarie dei figli, a seconda della loro natura, a volte vengono ricomprese nelle spese ordinarie, altre volte in quelle straordinarie, richiedendo in genere il preventivo accordo tra i coniugi. Tra le prime rientrano: le cure routinarie (visite di controllo, pediatriche, ecc.) e l’acquisto di medicinali da banco o di uso frequente; tra le seconde, invece, le cure dentistiche, oculistiche, termali o fisioterapiche; l’acquisto di un paio di occhiali o di un apparecchio ortodontico; ecc.

Spese relative all’istruzione: gli esborsi maggiormente attinenti al profilo scolastico o educativo del minore (ivi compresa la formazione universitaria) vengono ricondotti dalla giurisprudenza unanime tra le spese ordinarie (acquisto di libri scolastici, materiale di cancelleria, ecc.). Vengono, invece, compresi nelle spese straordinarie, richiedendo il preventivo accordo tra i coniugi: i viaggi studio all’estero, le ripetizioni scolastiche; l’iscrizione ad istituti privati o a corsi di specializzazione, ecc.

Spese extrascolastiche: le spese relative alla cultura, allo sport, al divertimento, alla custodia e alla cura dei figli rientrano tra quelle che i genitori, nei limiti della loro situazione economica, sono chiamati a soddisfare. Rientrano, invece, tra le spese straordinarie, da documentare con preventivo accordo, quelle per l’acquisto di un computer o di un motorino; per la baby-sitter (se contattata per imprevedibili necessità e non in maniera abituale); per il conseguimento della patente di guida; ecc.

Le spese straordinarie, inoltre, vengono (come solitamente accade) suddivise in spese che richiedono il preventivo assenso (accordo dei genitori), e spese che invece non lo richiedono. Sotto questa voce, e relativamente alle spese straordinarie richiedenti il preventivo assenso, si nota l’introduzione di una novità: il silenzio assenso. In sostanza se il genitore che riceve la richiesta «a mezzo raccomandata, fax, email o altro mezzo» da parte dell’altro di sostenere una determinata spesa, se non la riscontra entro il termine indicato (10 gg), «la spesa si intenderà come approvata».

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