Matrimoni misti: cosa fare in caso di divorzio

di francesca


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Solo negli ultimi anni in Italia sta emergendo il fenomeno dei “matrimoni misti”, ovvero l’unione tra persone di fede diversa. Mentre in paesi come la Francia, che vede un alto numero di cittadini provenienti dalle ex colonie, l’incontro tra due religioni diverse è una realtà di fatto già da parecchio tempo, nel nostro paese si pongono per la prima volta problemi relativi all’ufficializzazione di queste unioni e soprattutto a come gestire la fine di tali rapporti in termini legali.

La presenza di migliaia di musulmani in Italia rende assai frequenti le problematiche derivanti dai matrimoni misti, essenzialmente dovute alla innegabile differenza culturale e legislativa.

Negli ultimi decenni si è infatti registrato un aumento esponenziale di tali unioni che ha subìto un calo soltanto nel 2009, quando la legge n. 94 ha sancito l’obbligatorietà, per lo straniero che volesse contrarre matrimonio in Italia, di depositare, tra l’altro, un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.

Le normative che riguardano il diritto di famiglia nel mondo islamico sono contenute sia nei testi legislativi sia nella Sharìa che è una legge di ispirazione coranica: difficilmente però si possono conciliare con quanto prevede la legislazione civile italiana e con quanto sancito dalla normativa canonica.

Ad esempio, la possibilità di ripudio della moglie da parte del marito, la patria potestà sui figli che aspetta al solo marito e la poligamia, non sono sicuramente accettati né nel diritto canonico né in quello civile italiano.

La Chiesa Cattolica ammette il cosiddetto “matrimonio misto”, concedendo una licenza purché la parte cattolica prometta che farà di tutto per mantenere integra la propria fede e che cercherà in ogni modo di far battezzare ed educare alla fede cattolica i figli; inoltre la parte non battezzata dovrà dichiarare di accettare le proprietà essenziali del matrimonio: la fedeltà e l’indissolubilità.

E’ un dato di fatto che tre coppie miste su quattro, come rilevano le statistiche, finisca con un fallimento.

Il caso più tipicamente riscontrato è quello delle unioni tra donne italiane e uomini stranieri che pretendono di imporre le proprie usanze dopo il matrimonio, usanze che qualche volta mal si conciliano con il principio di parità e di libertà individuale.

In questi casi un grave problema rappresenta spesso la situazione dei figli: poiché nella maggior parte dei paesi del Nord Africa le madri non hanno potere sulla prole in caso di separazione o divorzio, se il marito porta con sé i figli riportarli in Italia può comportare serissime difficoltà; altrettanto problematica si rivela l’eventuale corresponsione di alimenti sia per i figli che per la moglie.

Ma come si fa a tornare indietro da un matrimonio misto?

Ci si rivolge al Giudice Italiano se le nozze sono state celebrate in Italia o se uno dei coniugi è italiano o se, in caso di separazione giudiziale (cioè una separazione in cui non c’è accordo tra i due partner e quindi non è consensuale), il coniuge chiamato in causa è residente in Italia.

I coniugi possono separarsi anche nel Paese di origine del coniuge straniero: lo Stato Italiano, se la normativa di tale stato non prevede la separazione, convalida direttamente il divorzio, purché però non ci sia un processo di separazione in Italia, nè in itinere né concluso con sentenza, e purché la sentenza straniera non sia in contrasto con l’ordine pubblico.

In caso di accordo, molto spesso i coniugi preferiscono rivolgersi all’estero per il divorzio, perché le normative prevedono una maggior velocità. Bisogna fare però estrema attenzione alle garanzie che tali norme offrono: non sempre nelle legislazioni straniere vengono adottati i provvedimenti relativi all’assegnazione della casa coniugale, all’affidamento dei figli ed al mantenimento.

Vale la pena sapere che la Chiesa Cattolica ha, tra le sue norme, un istituto, cosiddetto “Privilegio Petrino” attraverso il quale il Pontefice può sciogliere un matrimonio contratto tra le parti, una delle quali non battezzata. Si tratta di una grazia che il Papa può concedere in considerazione di motivazioni particolari che gli vengono sottoposte, ed è data in favore della fede.

Si tratta dell’unico caso in cui un vincolo coniugale (che per la Chiesa cattolica è indissolubile poiché celebrato tra persone battezzate e quindi sacramento) viene sciolto.

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