Mancata corrispondenza del contributo di mantenimento: rimedi e conseguenze

di Danila


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Il diritto ad ottenere un contributo di mantenimento può essere previsto sia in favore dell’ex coniuge sia in favore dei figli. La fonte dell’obbligo nei confronti dei figli si rinviene nell’art. 337-ter c.c. che sancisce il dovere di mantenimento, cura, educazione, istruzione e assistenza dei genitori nei confronti della prole, affidando al giudice il compito di fissare la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire.

Ci pensa poi l’art. 156 c.c. a tutelare il coniuge più debole economicamente, e cioè quello privo di adeguati redditi propri, statuendo l’obbligo per l’altro coniuge di contribuire al suo mantenimento, determinando l’entità di tale somministrazione prevalentemente in base ai redditi dell’obbligato. Sulla carta, tutto sembrerebbe molto semplice, ma così non è nella realtà quotidiana: sempre più frequentemente, infatti, complice la difficile situazione economica nazionale, capita che il coniuge tenuto alla corresponsione del contributo di mantenimento non adempia a tale obbligo.

Quali sono, dunque, le conseguenze – civili e penali – per il soggetto inadempiente, e, soprattutto, quali sono i mezzi a disposizione dell’avente diritto per vedere il suo credito soddisfatto? A livello civilistico, non importa se il soggetto inadempiente versi nell’oggettiva impossibilità di contribuire piuttosto che si sottragga di proposito ai suoi obblighi pur potendo farvi fronte.

L’art. 156 c.c. prevede una serie di misure coercitive atte a garantire il diritto al mantenimento: la più incisiva è l’ordine di pagamento diretto, mediante cui gli aventi diritto possono fare istanza al giudice affinchè ordini a terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro all’obbligato (pensiamo in primo luogo al datore di lavoro dell’obbligato), che una parte di queste venga distratta agli aventi diritto.

Rimedio di notevole importanza è poi il sequestro, a fronte dell’ inadempienza, di beni di proprietà dell’obbligato, che verranno “sbloccati” solo quando questi ottemperi ai suoi obblighi; meno utilizzato nella pratica, invece, è il ritiro del passaporto dell’inadempiente, strumento atto ad indurlo al pagamento onde evitare di subire limitazioni della libertà di movimento.

In tutti i casi, comunque, le condanne del giudice al pagamento di somme relative agli obblighi di mantenimento sono immediatamente esecutive: ciò significa che, dal momento in cui l’inadempimento è sancito ed il soggetto viene obbligato al pagamento da un provvedimento giudiziario, il titolare del diritto al mantenimento può, in caso di rifiuto di questi, agire in via esecutiva chiedendo il pignoramento dei beni – mobili e immobili – di proprietà dell’inadempiente.

Sul piano penale, invece, non dobbiamo dimenticare che l’inadempimento costituisce reato: ai sensi dell’art. 570 del Codice Penale, infatti, è punito con la reclusione sino ad un anno oppure con una sanzione pecuniaria sino ai 1.032 €, colui che si sottrae ad obblighi di assistenza familiare inerenti la potestà genitoriale o qualità di coniuge.

E’ da dire, però, che la Corte di Cassazione tende a fornire un’interpretazione più equa di tale norma, escludendo la punibilità del soggetto che non adempie per oggettiva impossibilità economica, che naturalmente dovrà essere dimostrata dallo stesso nel corso del procedimento.

Pensiamo, per esempio, a tutti quei soggetti che dopo la quantificazione dell’obbligo di mantenimento, subiscono dei cambiamenti per quel che concerne le loro condizioni lavorative, come accade nel caso estremo della perdita di lavoro, ma anche in occasione di trasferimenti che si traducono in un aumento dei costi della vita.

Secondo l’impostazione della Corte, dunque, è da censurarsi penalmente la condotta del coniuge che “può ma non vuole”, mentre non quella di chi non è in possesso delle risorse per farvi fronte.

Nella mia esperienza professionale, infatti, non di rado mi è capitato di assistere ad assoluzioni con formula piena di soggetti che, effettivamente, non avevano mezzi per poter contribuire al mantenimento di ex coniugi e/o dei figli.

Studio Legale Bevilacqua, Armanini & Associati – Associazione Professionale

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