Che differenza c’è tra assegno divorzile e di mantenimento, in che modo si applicano le due misure previste dalla legge? Ci spiega tutto L’avv. Cristiana Covaleov
Divorzio veloce in Italia grazie al regolamento 125910 CE
La fine di un rapporto, già di per se dolorosa e difficile, spesso deve scontrarsi con i tempi lunghissimi della legislazione italiana, che prevede una procedura complessa e lenta per conseguire l’atteso obiettivo il divorzio.
Per tale motivo, nel corso dell’ultimo decennio, sempre più coppie, usufruendo delle normative europee che consentivano di addivenire più facilmente e più velocemente ad una soluzione definitiva del rapporto di coniugio, hanno scelto di recarsi in uno stato membro diverso dall’Italia per ivi avviare le pratiche di divorzio. Una volta dichiarato il divorzio dalle Autorità locali, gli ex coniugi, avvalendosi delle normative comunitarie sul riconoscimento delle sentenze straniere pronunciate negli Stati membri, ne chiedevano la ratifica e la trascrizione agli organi italiani, ottenendo così, in tempi brevissimi, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il regolamento 125910, applicabile in Italia dal 21 giugno 2012, ha reso ancor più semplice ed immediato beneficiare della normativa europea per porre fine al matrimonio che presenti elementi di internazionalità, quali possono essere ad esempio la cittadinanza o la residenza straniera di almeno uno dei coniugi. Tale normativa, che rappresenta il risultato di una cooperazione rafforzata tra quattordici Stati membri dell’Unione Europea, infatti, consente ai coniugi di scegliere la legge da applicare alla loro separazione o divorzio, chiedendo direttamente al giudice del luogo di dichiarare la cessazione del loro rapporto di coniugio secondo le prescrizioni della normativa prescelta.
Nello specifico, se uno dei coniugi è straniero o residente all’estero o se sono entrambi italiani ma residenti all’estero, potranno scegliere di rivolgersi ad un Giudice italiano affinché questi pronunci la loro separazione/divorzio secondo la disciplina di quel Paese membro, ritenuta per gli stessi preferibile.
Quest’ultimi potranno, infatti, scegliere, di comune accordo, di far pronunciare la propria separazione/divorzio applicando
- la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo;
- la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo;
- la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo;
- la legge del Foro in cui il procedimento viene incardinato.
La scelta della legge applicabile può essere compiuta, ai sensi dell’art. 5.2 del Regolamento, “in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l’Autorità giurisdizionale”, tuttavia “ove previsto dalla legge del Foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all’Autorità giurisdizionale”.
In considerazione di tale deroga, pertanto, alcuni Tribunali, tra cui quello di Milano con un’ordinanza in data 11 dicembre 2012, hanno concesso alle parti la possibilità di determinare la legge applicabile nel corso del procedimento; nel caso del Tribunale milanese nel termine del deposito della memoria integrativa prevista dall’art. 709, comma 3, c.p.c.
E’ indubbio che il Regolamento comunitario abbia voluto privilegiare la volontà delle parti, soprattutto laddove la separazione abbia carattere consensuale e non veda la presenza di figli minori, offrendo ai coniugi la possibilità di definire, in modo veloce, semplice e poco costoso, un rapporto che ormai non ha più motivo di protrarsi.
Basterà, dunque, che uno dei coniugi abbia la residenza in un Paese comunitario, perché questi possano, di comune accordo, richiedere l’applicazione la normativa vigente in quello Stato e per aprire, così, le porte ad un divorzio veloce, senza necessariamente dover ottenere la preventiva separazione e senza dover attendere i tre anni canonici per richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Studio Legale Bevilacqua, Armanini & Associati – Associazione Professionale
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