Divorzi over 60: come funziona la pensione di reversibilità

Negli ultimi anni, sono aumentati i cosiddetti “divorzi grigi”, ovvero le separazioni tra gli over 60: complice un’aspettativa di vita sempre più lunga, la terza età è ormai vissuta da molti come un periodo in cui, dopo la pensione ed i figli che hanno abbandonato il nido, ci si può finalmente dedicare a se stessi e riscoprire il piacere di attività che avevamo dovuto abbandonare, presi tra i mille impegni della quotidianità. E proprio quando ci si ferma e si guarda dentro se stessi, molti scoprono che la persona che hanno accanto, nel frattempo, si è irrimediabilmente allontanata.

Per alcune di queste donne che decidono di separarsi ed iniziare una nuova vita, l’assegno divorzile che viene erogato mensilmente dal marito pensionato, soprattutto in tempi di crisi economica, può essere l’unica fonte di sostentamento se in passato hanno rinunciato a lavorare e si sono separate in un’età in cui rimettersi sul mercato del lavoro è molto difficile. Ma che succede se il coniuge che versava gli alimenti viene a mancare?

Fin dal 1999 una famosa sentenza della Corte Costituzionale ha chiarito che la legge, nel disciplinare i rapporti patrimoniali tra coniugi in caso di scioglimento del matrimonio o divorzio, assicura all’ex coniuge cui sia stato attribuito assegno di divorzio la continuità del sostegno economico mediante la reversibilità della pensione, o di una quota di essa.

Secondo quali modalità viene riconosciuto il diritto a ricevere la reversibilità? Innanzitutto, alla morte dell’ex coniuge, alla moglie spetta tale somma anche se ha avuto l’addebito della separazione, in quanto è sufficiente che abbia diritto agli alimenti o, se divorziata, che sia titolare di assegno divorzile.

Ci sono delle condizioni che vincolano il diritto alla reversibilità:

a) Il coniuge superstite deve essere titolare di un assegno; a nulla vale che il coniuge separato o divorziato versasse delle somme per aiutare l’altro: è assolutamente necessario che ci sia una sentenza che lo sancisca.

b) Non deve essersi risposato/a: in caso di seconde nozze, sarà l’attuale coniuge ad avere l’onere del mantenimento.

c) Il rapporto pensionistico deve essere antecedente alla sentenza di separazione o divorzio.

È possibile anche che ci sia un concorso tra un’ex coniuge, titolare di assegno, e la vedova; in questo caso la pensione di reversibilità realizza la sua funzione solidaristica in una doppia direzione: anzitutto nei confronti della vedova, consentendole la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto; ma anche nei confronti dell’ex coniuge, la quale ha diritto a ricevere dal titolare diretto della pensione mezzi necessari per il proprio adeguato sostentamento.