Che differenza c’è tra assegno divorzile e di mantenimento, in che modo si applicano le due misure previste dalla legge? Ci spiega tutto L’avv. Cristiana Covaleov
Coppie di fatto e adozioni con stepchild adoption, cosa c’è da sapere
Innanzitutto occorre fare chiarezza su alcuni termini. La stepchild adoption è un’espressione anglosassone che indica “l’adozione del figlio biologico del partner”. Si tratta di un’istituto diverso dall’adozione legittimante che conosciamo, per cui una coppia etero può adottare un bambino o una bambina che non ha alcun legame biologico con nessuno dei due genitori. Nell’adozione legittimante, l’adottato diviene figlio o figlia a tutti gli effetti giuridici, assumendo gli stessi legami parentali degli altri eventuali figli della coppia.
Diversamente, nel caso della stepchild adoption, il figlio di uno dei due genitori che viene “adottato” dal genitore non biologico gode giuridicamente del riconoscimento di un secondo genitore, ma non dello status di parentela con eventuali figli del genitore adottante, che non sarebbero quindi riconosciuti come fratelli, e nemmeno del riconoscimento dei parenti di secondo grado come nonni e zii. Questo ha una conseguenza discriminatoria, come ad esempio l’esclusione dell’adottato da una parte dell’asse ereditario della famiglia.
Va ricordato che questo istituto è concepito per andare a regolamentare famiglie già esistenti, in cui i genitori sociali sono già due e vivono con i loro figli e figlie come una qualsiasi famiglia, con l’unica differenza che la legge considera attualmente un perfetto estraneo uno dei due genitori.
Per questo motivo, la proposta dell‘affido rafforzato, è vista o considerata in sostanza come un’offesa a tutte le famiglie omogenitoriali, oltre che ad essere una vera e propria ingiustizia per i loro figli e figlie. L’affido è un istituto che dipende dai servizi sociali e subentra in situazioni di assenza di una famiglia o grave instabilità della stessa. In questo caso le famiglie ci sono già, vanno solo riconosciute come tali. E’ intollerabile poi il fatto che al compimento del diciottesimo anno d’età il genitore possa “scegliere” se adottare il bambino o la bambina che ha cresciuto.
Infine, va chiarita e smontata la questione “utero in affitto”. Chi rispetta veramente quelle donne che scelgono liberamente di donare la propria gravidanza parla di gestazione per altri, che è l’espressione corretta. L’equivoco di fondo, è che la legge in discussione nulla ha a che vedere con la gestazione per altri, che in Italia è vietata per tutte le coppie e resterebbe tale. L’80% delle coppie che ricorrono a questa pratica all’estero, inoltre, sono eterosessuali, e non si capisce perché la polemica sia stata sollevata solo ora che si discute di unioni civili. Evidentemente, il dubbio di fondo che rientra dalla finestra riguarda di principio la genitorialità omosessuale.
Perché si continua a dire che la stepchild “apre” all’utero in affitto? cosa cambierebbe con l’emendamento sull’affido rafforzato?
Esattamente nulla. La questione dipende dalle leggi straniere. Il vero problema è distinguere quei Paesi in cui si genera sfruttamento e quelli in cui si rispetta la donna e la sua libera scelta.. Non è la mancanza di tutele che impedirà a chi desidera davvero di essere genitore di ricorrere ad una tecnica di procreazione assistita, perché una famiglia nasce dove ci sono in primis volontà e responsabilità. La stepchild adoption, apre semmai, all’omogenitorialità, nel senso che inizia a darle dignità giuridica. Con l’affido rinforzato non cambierebbe nulla. Chi vorrà e, soprattutto, potrà andare all’estero, coppie etero o omosessuali, per ricorrere alla GPA, continuerà a farlo. Avrà solamente a che vedere in Italia con una cattiva legge che non rispetta i minori, creando delle discriminazioni sostanzialmente assurde.
La soluzione migliore per la tutela delle famiglie e dei figli rimane l’estensione del matrimonio civile, che estenderebbe l’adozione legittimante senza i cavilli legati alla stepchild adoption e ai rapporti di parentela. Se si tratta di andare per gradi è evidente che bisogna fare di tutto affinché non si esageri con la stepchild, pena introdurre nuove discriminazioni su discriminazioni. Questa legge rappresenta un’occasione per rompere finalmente quel muro culturale che impedisce qualsiasi riforma in tema di convivenza, famiglie e diritti civili in Italia dal 1975. Infatti, il titolo secondo della legge, di cui si parla poco, disciplinerà anche i diritti di convivenza, ponendo una base di tutela per tutte le coppie di fatto, etero e omosessuali, diversa dal matrimonio.
Questa legge, per quanto parziale e risultato di compromessi, rappresenta una prima pietra per una “rivoluzione di laicità”, auspicata forse da troppe persone, di ogni età e fascia sociale.
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