Che differenza c’è tra assegno divorzile e di mantenimento, in che modo si applicano le due misure previste dalla legge? Ci spiega tutto L’avv. Cristiana Covaleov
Annullare un matrimonio per simulazione del consenso
Un matrimonio può essere considerato valido anche se, al momento delle nozze, uno dei due coniugi già prevede di non essere fedele al proprio partner? Uno dei cosiddetti “capi di nullità”, cioè dei motivi giuridici che determinano la nullità di un matrimonio, è costituito proprio dalla “simulazione del consenso”.
Il “consenso” al matrimonio ecclesiastico (per intenderci, il fatidico: “Sì, lo voglio”) deve essere pieno e consapevole, nel senso che affinché il matrimonio sia valido gli sposi, contraendo matrimonio, accettano consapevolmente tutte le sue implicazioni, nessuna esclusa. Le qualità di un matrimonio canonico che non possono essere escluse sono la finalità procreativa, la fedeltà, la reciproca assistenza, l’impegno a restare uniti “finché morte non vi separi” e il matrimonio stesso inteso come sacramento.
“Simulare il consenso” significa fingere intenzioni non reali durante la celebrazione del matrimonio. La difformità tra quanto si dichiara davanti all’altare e quanto si pensa può riguardare dunque l’esclusione o del matrimonio stesso, o di un suo elemento essenziale o di una sua proprietà essenziale: nel primo caso parleremo di esclusione o simulazione totale; nel secondo caso parleremo di simulazione parziale, detta anche“riserva mentale”.
La simulazione può essere posta sia da uno solo dei contraenti, sia da entrambi con atto separato o di comune accordo. La legge canonica presume una piena conformità tra la volontà degli sposi e la sua manifestazione: un’eventuale difformità dev’essere quindi provata attraverso un processo canonico, teso ad ottenere la dichiarazione di nullità del matrimonio stesso.
Tuttavia, la prova giudiziale della simulazione è difficile. Nel caso del processo per nullità del matrimonio per esclusione della perpetuità del matrimonio, ad esempio, non è sufficiente dimostrare di aver preso in considerazione la possibilità di divorziare, nel caso fosse andato male il matrimonio, oppure di avere una vaga volontà di farlo: è necessario aver pensato esplicitamente al divorzio come soluzione nel caso di fallimento dell’unione matrimoniale, ossia di non aver scelto un matrimonio perpetuo.
Altro esempio: nel caso del processo per nullità del matrimonio per esclusione della fedeltà all’altro coniuge, non è sufficiente provare di aver avuto o di avere degli amanti, ma occorre provare di avere completamente escluso la fedeltà come qualità del matrimonio che si è celebrato. Nel processo canonico ha molto rilievo quanto viene affermato da colui che ha simulato il matrimonio, poiché, a differenza dei processi civili, non c’è alcun vincitore ed alcun perdente.
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