Che differenza c’è tra assegno divorzile e di mantenimento, in che modo si applicano le due misure previste dalla legge? Ci spiega tutto L’avv. Cristiana Covaleov
Affido condiviso: i figli restano a casa e i genitori si alternano
Ricalcando una soluzione prevista in altri ordinamenti stranieri ma non nel nostro, i Tribunali italiani stanno cominciando a prevedere i turni di papà e mamma nell’ex residenza coniugale, se è nell’interesse dei minori.
Tale soluzione, assolutamente innovativa nel nostro ordinamento, è stata applicata per la prima volta in una separazione consensuale dal Tribunale di Varese con il decreto 158/13 pubblicato il 17 aprile 2013. In data 13 giugno 2013, la nona Sezione del Tribunale di Milano, Presidente Dott.ssa Nadia Dell’Arciprete, ricalcando il decreto emesso dai Colleghi di Varese, riteneva accoglibile, se non in contrasto con l’interesse dei minori, il colloc-amento stabile della prole con l’alternanza dei genitori nella casa familiare.
Ovviamente tale pattuizione può essere prevista solo nell’ambito di una separazione consensuale e con molta cautela. La Dott.ssa Dell’Arciprete infatti, ha stabilito in questo senso, chiedendo però ai genitori di intraprendere un percorso di mediazione familiare ed ha voluto fissare un’udienza successiva (circa 5 mesi dopo) per verificare l’accordo in via provvisoria.
Un accordo di questo tipo va definito molto minuziosamente: il tempo di permanenza di ciascun genitore nella casa familiare va dal lunedì mattina al lunedì successivo con l’accompagnamento dei figli a scuola. Durante la permanenza nella casa familiare il genitore chiamato a stare coi ragazzi dovrà occuparsi di tutte le incombenze domestiche, spesa e pulizie comprese, nonché assumere tutte le decisioni riguardanti l’ordinaria amministrazione, mentre dovrà adottare, congiuntamente all’altro, le decisioni straor-dinarie come la scelta della scuola, degli sport o l’orientamento religioso. Nel caso di Varese i genitori si dividevano gli assegni familiari ed il mutuo dell’abitazione.
A mio avviso ritengo tale soluzione assolutamente non traumatica per i figli (si evita loro ogni cambiamento ed anche gli spostamenti), che rimangono nella propria dimora con le proprie abitudini in un contesto certamente molto più rassicurante. Occorre indubbiamente un alto grado di responsabilità e di rispetto da parte degli ex coniugi che continueranno a condividere con l’ex, seppur in regime di alternanza e non di convivenza, la casa familiare con tutte le problematiche che si possono presentare (dal trovare il frigorifero sempre vuoto al bagno sporco ecc…ecc….). Il tutto senza considerare che in una situazione del genere potrebbero essere necessarie ben tre unità abitative, non potendo immaginare che gli ex coniugi facciano rispettivamente rientro a settimane alterne a casa dei propri genitori; quindi con esborsi esorbitanti.
Sia il decreto del Tribunale di Milano che quello del Tribunale di Varese restano comunque delle statuizioni del tutto innovative ed in via sperimentale, solo più avanti nel tempo saremo in grado di valutarne obiettivamente l’idoneità.
Studio Legale Bevilacqua, Armanini & Associati – Associazione Professionale
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