I vaccini obbligatori sono quelli contro: poliomielite, tetano, difterite ed epatite B. In alcuni Paesi europei (Regno Unito, Svezia) l’obbligatorietà non c’é più, mentre in altri é possibile un’esplicita obiezione da parte di chi ha la potestà genitoriale: in entrambi i casi nessuna maggiore incidenza di malattie sembrerebbe essersi verificata in seguito alla caduta dell’obbligo.
Da noi, in passato, l’obbligo era sanzionato da una norma penale: non vaccinare i figli era reato. Successivamente la mancata vaccinazione é stata depenalizzata ed é punibile con una sanzione amministrativa. Teoricamente il Tribunale per i minorenni potrebbe ordinare la vaccinazione coatta del bambino, ma nella realtà questa decisione é rarissima: i Tribunali chiedono solo che le autorità territoriali segnalino i casi di mancata vaccinazione legati a degrado familiare.
Nella pratica, perà, il rifiuto puà comportare altre complicazioni, per esempio nel momento dell’iscrizione a scuola, dato che il certificato di vaccinazione é un allegato necessario alla domanda di iscrizione. La legge n. 833 del 1978 stabilisce all’articolo 13 che il sindaco é la massima autorità sanitaria locale. Il successivo art. 33 stabilisce che i trattamenti sanitari obbligatori (come appunto le vaccinazioni dei bambini) devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione di chi vi é obbligato e chiunque “puà rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale é stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio”. Su tale richiesta il sindaco deve decidere entro dieci giorni e puà concedere l’esonero, se motivato.
In pratica, dunque, i genitori possono chiedere l’esonero dalla vaccinazione dei figli, motivandolo. E’ frequente che i sindaci vogliano solo accertarsi che sia una scelta consapevole e non una trascuratezza dei genitori. Ma c’é di più: alcune Regioni italiane hanno promulgato leggi regionali che sostanzialmente aboliscono l’obbligo di vaccinazione. Con la modifica del titolo V della Costituzione, l’attività di pianificazione e programmazione in materia di tutela della salute é attribuita alla competenza delle Regioni e Province Autonome. E cosà in Piemonte, Lombardia, Liguria e Veneto non é più necessario dimostrare di aver ottenuto l’esonero.
In queste Regioni, per di più, é offerta più informazione sulle vaccinazioni infantili e dunque non si é verificata alcuna diminuzione dei vaccinati di rilievo statistico. L’obbligo quindi, é stato utile in passato, ma oggi sembra anacronistico ed addirittura si dimostra più efficace abolirlo in cambio di informazione.