Il tema della somministrazione di farmaci a scuola è molto delicato e fa spesso discutere genitori, professori ed anche medici. Ad oggi secondo le Raccomandazioni del 2005 emanate congiuntamente dal Ministro dell’istruzione e della Salute non esiste per il personale docente l’obbligo di somministrazione di farmaci a scuola agli alunni, ma esistono comunque altre soluzioni che sono regolate secondo le linee guida espresse in questo documento. Le Raccomandazioni del 2005 infatti “contengono le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica”.
Le linee guida per il momento sono ancora molto generiche, così da permettere diverse interpretazioni, che sono comunque di competenza dell’Istituto scolastico. La somministrazione di farmaci a scuola può avvenire solamente se l’AUSL di competenza rilascia un attestato in tal senso. Insieme a questa autorizzazione deve essere fatta poi una richiesta formale al Dirigente Scolastico da parte dei genitori. Ogni Istituto avrà il proprio Modulo di Richiesta che dovrà essere rilasciato dal medico curante in base ai seguenti criteri:
La responsabilità dell’organizzazione e della gestione circa le modalità della somministrazione dei farmaci a scuola ricade sul Dirigente. Non è quindi ammissibile che il preside non si prenda la responsibilità, in caso di richiesta, di attivarsi per effettuare, come scritto nelle Linee Guida, “una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci”, e concedere “ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione di farmaci” ma soprattutto verificare “la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione di farmaci”.
Il personale dell’Istituto, che sia esso docente o A.T.A., non è obbligato a prendersi questa responsabilità; al contrario, per assolvere a tale compito il dirigente scolastico può stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti del territorio che effettuano questo tipo di prestazioni.
Quindi nello specifico il Dirigente Scolastico, acquisita tutta la documentazione da parte del genitore, dovrà: