Avere un figlio non è sempre un cambiamento che si è disposti ad accogliere. Possono essere tanti i motivi che portano una donna a non desiderare la gravidanza e l’accudimento del nascituro. Spesso purtroppo certe decisioni vengono giudicate senza tener conto di dinamiche che influiscono notevolmente sulla vita dell’eventuale futura madre e del bambino. Per tale ragione è opportuno informare, sostenere, accompagnare le donne, affinché le loro scelte siano libere e consapevolmente responsabili. Ci sono dei metodi che tutelano una madre che decide di non tenere il suo bambino attraverso disposizioni di legge che ne garantiscono l’anonimato.
Un momento decisamente importante è quello del parto. Lì è necessario che venga garantita l’anonimato senza giudizi colpevolizzanti ma con interventi adeguati ed efficaci.
La donna che non riconosce e il neonato sono i due soggetti che la legge deve tutelare, intesi come persone distinte, ognuno con specifici diritti. La legge consente alla madre di non riconoscere il bambino e di lasciarlo nell’ospedale in cui è nato (DPR 396/2000, art. 30, comma 2) al fine di conferirgli assistenza e anche la sua tutela giuridica. Il nome della madre rimane per sempre segreto e nell’atto di nascita del bambino viene scritto “nato da donna che non consente di essere nominata”.
Molte regioni ed in particolare alcune città italiane, per prevenire il fenomeno dell’abbandono traumatico del neonato, hanno promosso campagne informative in proposito. L’obiettivo è quello di potenziare i servizi a tutela della donna in difficoltà e orientando gli ospedali più specializzati a seguire il parto in anonimato. Altre misure da prendere sono:
L’immediata segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni della situazione di abbandono del neonato non riconosciuto dà il via ad un procedimento di adottabilità e di ricerca di un’idonea coppia adottante. Il neonato vede così garantito il diritto a crescere ed essere educato in famiglia e assume lo status di figlio legittimo dei genitori che lo hanno adottato. Ovviamente gli elementi che identificano la madre non vengono riportati.
L’art. 28 della Legge 2001 n. 149, aderendo a un obbligo derivante dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 (art. 7) e della Convenzione de L’Aja sull’adozione internazionale del 1993 (art. 30), ha introdotto anche in Italia, dopo molte polemiche, il diritto dell’adottato di accedere con alcune condizioni alle informazioni concernenti l’identità dei suoi genitori biologici. Tuttavia, l’accesso a quelle informazioni non è consentito se l’adottato non è stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale.
Legge 2001 n. 149, art. 24 comma 7 recita questo. “L’accesso alle informazioni non è consentito se l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimo”. Pertanto, il diritto a rimanere una mamma segreta prevale su ogni altra considerazione o richiesta e ciò deve costituire un ulteriore elemento di sicurezza per quante dovessero decidere, aiutate da un servizio competente ed attento, a partorire nell’anonimato.
Esistono luoghi in cui si può abbandonare in sicurezza un bambino: stazioni della polizia, caserme dei pompieri, chiese, centri medici, agenzie di adozione o anche altri luoghi previa chiamata al 118. Abbandonare un neonato è legale solo nei luoghi e nelle modalità espressamente previste dalla legge. Qualsiasi altra forma di abbandono è perseguibile legalmente ai sensi del Codice Penale (art 591 C.P. “Abbandono di persone minori o incapaci”). Condizione essenziale per la non perseguibilità legale è la non comprovata evidenza di abusi o di negligenza sul bambino.
La “culla per la vita” garantisce l’anonimato della madre biologica e la salvaguardia del bambino. La culla è posta perlopiù in un luogo facilmente raggiungibile, lontano da occhi indiscreti. Garantisce la privacy della mamma che vi deposita il proprio figlio ed è dotata di una serie di dispositivi anche tecnologicamente avanzati per garantire: temperatura adeguata, chiusura in sicurezza della botola mediante sensori, presidio di controllo 24 ore su 24 e servizio di soccorso adeguato.