La Legge di Bilancio prevede una serie di novità per l’assegno unico e universale per i figli a partire del 2023.
Le modifiche all’assegno previste dalla manovra diventeranno effettive a partire da gennaio 2023 e interesseranno una platea di 570mila i bambini e 100 mila nuclei familiari potranno usufruire della somma aggiuntiva destinata alle famiglie con almeno 4 figli.
Vediamo insieme quali sono.
L’assegno unico e universale è un aiuto economico che spetta alle famiglie per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili.
L’assegno sarà erogato a partire dal mese di marzo, dopo aver presentato apposita richiesta.
Gli importi variano in base al reddito del nucleo famigliare. Gli importi base consistono in 175 euro mensili che decrescono via via in base all’ISEE, fino ad arrivare a 50 euro per chi supera la soglia dei 40 mila euro o non presentano la dichiarazione ISEE.
La manovra prevede che tali importi siano aumentati del 50% per i figli di età inferiore a un anno (l’importo più alto passerà da 175 a 262 euro al mese). L’aumento del 50% riguarderà anche le famiglie con almeno 3 bambini con un ISEE non superiore ai 40 mila euro.
Anche i disabili maggiorenni che vivono a carico della famiglia potranno beneficiare dell’assegno universale base e fino all’età di 21 anni.
In presenza di 4 figli la maggiorazione di 100 euro passerà a 150 euro.
L’assegno unico e universale per i figli a carico spetta ai lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), ai lavoratori autonomi, ai pensionati, ai disoccupati, agli inoccupati. Per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve possedere i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato extra UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi; sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; sia residente e domiciliato in Italia; sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi o sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
La domanda potrà essere inoltrata ogni anno entro il mese di febbraio, accedendo al sito dell’Inps nell’area dedicata tramite credenziali SPID di 2° livello o Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS); contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico) o tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.
Ai percettori del reddito di cittadinanza l’assegno viene corrisposto d’ufficio dall’Inps, senza bisogno di presentare apposita domanda.
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