Che differenza c’è tra assegno divorzile e di mantenimento, in che modo si applicano le due misure previste dalla legge? Ci spiega tutto L’avv. Cristiana Covaleov
Una svolta per le coppie gay in Italia
È di questi giorni la notizia del cittadino uruguayano, sposato in Spagna con un italiano, che ha ottenuto il permesso di soggiorno in Italia. Come sappiamo, il nostro Paese non ha ancora riconosciuto alle coppie omosessuali i diritti di cui invece godono le stesse in quasi tutto il resto d’Europa. In mancanza di una legge sull’argomento, i Giudici sono comunque costretti a prendere delle decisioni sulle problematiche concrete che vengono loro sottoposte. Ma qual è stata la logica giuridica alla base della pronuncia del Giudice, visto che in Italia una coppia omosessuale non è riconosciuta come tale e quindi non gode di diritti?
Dopo che gli era stato rifiutato il permesso di soggiorno, il cittadino uruguayano ha proposto ricorso presso il Tribunale di Reggio Emilia, chiedendo non la trascrizione del matrimonio (sulla quale ormai i Giudici si sono pronunciati unaninemente contro, rinviando al Parlamento di legiferare in tal senso) ma l’applicazione di norme, ratificate dall’Italia, relative alla libera circolazione dei cittadini europei e dei loro familiari e precisamente il diritto per il coniuge, anche se il suo matrimonio non è riconosciuto, ad avere una vita familiare in Italia.
Infatti la Corte di Cassazione, in una sentenza del 2011, aveva stabilito che la nozione di coniuge dovesse essere determinata in base a quanto stabilito dall’ordinamento giuridico del paese in cui è avvenuto il matrimonio: il cittadino uruguayano dunque sosteneva che, avendo contratto in Spagna un matrimonio con un cittadino europeo, dovesse essere qualificato come”familiare”, qualifica sufficiente al fine dell’ottenimento del permesso di soggiorno in Italia.
Il Tribunale di Reggio Emilia, lo scorso febbraio, ha accolto il ricorso della coppia sulla base del d. Lgs. 30/2007, che recepisce una precisa direttiva europea sul riconoscimento del diritto di soggiorno ai familiari (anche stranieri) dei cittadini dell’UnioneEuropea.
Il Tribunale di Reggio Emilia ha inoltre fatto esplicito riferimento anche alla sentenza epocale con cui la Corte Costituzionale, nel 2010, ha affermato che all’unione omosessuale, “intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso”, spetta “il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia” e che “il diritto all’unità della famiglia, che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare, costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana”.
Dunque non possiamo parlare di un riconoscimento del matrimonio, come si è sentito dire da alcuni; si è riconosciuto il diritto al ricongiungimento familiare ed alla libera circolazione nell’ambito dell’Unione Europea, in quanto il marito del ragazzo italiano diventa automaticamenteilfamiliaredi un cittadino europeo. Sentenza dopo sentenza, sembra delinearsi nell’ordinamento giuridico italiano una posizione a favore delle unioni omosessuali: a questo punto, non manca che una legge che renda omogenea la materia e che elimini per sempre atteggiamenti omofobi e discriminatori.
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